Statuto


Articolo 1
È corrente una Associazione denominata "SAIL TRAINING ASSOCIATION ITALIA" (S.T.A.I.), organizzazione non lucrativa.

Articolo 2
L'Associazione ha sede a Genova e durata fino al 31 Dicembre 2100.
Essa può autorizzare la costituzione di sue sezioni in altre località, secondo le disposizioni del presente statuto.

Articolo 3
L'Associazione non ha scopo di lucro.
L'Associazione ha lo scopo di contribuire alla diffusione dell'amore per il mare e per la vela, consentendo tra l'altro ai giovani di età compresa tra i 16 e 25 anni la partecipazione ad attività alturiere (crociere e regate nazionali ed internazionali) su unità a vela idonee a navigazioni prolungate, che potranno essere messe a disposizioni dell'Associazione. In particolare, l'Associazione si propone di contribuire alla diffusione dell'educazione navale nei settori del:

• rispetto della sicurezza in mare, sia personale che del mezzo;
• assuefazione alla vita in comune in condizioni di limitazioni di risorse;
• sviluppo dell'attitudine al comando/guida in situazioni gerarchiche formali/informali.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 4
Per la realizzazione dei suoi scopi l'Associazione è affiliata alla "International Sail Training Association" e potrà associarsi ad Enti ed Organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi.

Articolo 5
Il patrimonio dell'Associazione è costituito :

• dai versamenti dei Soci Promotori, dai versamenti volontari di enti o persone fisiche, dai contributi degli Amici dell'Associazione;
• dai beni mobili ed immobili eventualmente necessari agli scopi perseguiti dall'Associazione e che dovessero divenire di proprietà della stessa, nonché da eventuali erogazioni, lasciti e donazioni a qualunque titolo e da chiunque effettuate ed accettate dall'Associazione; fermo restando che tali acquisti potranno aver luogo solo in caso di riconoscimento eventualmente richiesto ed ottenuto dall'Associazione a norma dell'art. 12, cod. civ.;
• dal fondo di riserva.
È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

Articolo 6
L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio saranno predisposti dal Comitato Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Articolo 7
Sono membri dell'Associazione, i Soci Fondatori e i Soci Promotori. Gli Amici e gli Allievi condividono gli scopi dell'Associazione.

• Sono Soci Fondatori la Marina Militare e lo Yacht Club Italiano.
• Sono Soci Promotori gli Enti pubblici e privati e le persone fisiche che aderiscono agli scopi della Associazione ed intendono promuoverne l'attività.
• Sono aderenti all'Associazione le persone fisiche che intendono condividere la realizzazione degli scopi della stessa.
• Sono Allievi beneficiari i giovani dai 16 ai 25 anni ai quali è diretta l'attività operativa dell'Associazione.

Articolo 8
Ogni membro dell'Associazione può liberamente contribuire ai bisogni finanziari della Associazione mediante il versamento di somme di denaro, conferimento di beni o di servizi in una o più occasioni.

Articolo 9
I Soci Promotori e gli Amici dell'Associazione sono ammessi, su loro domanda, mediante deliberazione del Comitato Direttivo.
È esclusa espressamente la temporaneità del rapporto associativo.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
È inoltre prevista l'intrasmettibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Articolo 10
L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo costituito da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri secondo le determinazioni che di volta in volta prenderà l'Assemblea. Due dei membri del Comitato Direttivo sono designati dai Soci Fondatori; gli altri membri, qualsiasi ne sia il numero a seconda delle determinazioni dell'assemblea, sono designati dai Soci Promotori. I membri del Comitato Direttivo assumono lo stato di Soci Promotori, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Articolo 11
Il Comitato Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente. Esso può anche nominare un Vice Presidente ed un Segretario.
Al membro del Comitato Direttivo designato dalla Marina Militare, saranno delegati i collegamenti con la Forza Armata per il coordinamento con l'attività delle navi Scuola a Vela della Marina Militare.
Su proposta del Comitato Direttivo l'Assemblea ha la facoltà di nominare un Presidente Onorario.

Articolo 12
Il Comitato Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla metà dei suoi membri e comunque una volta all'anno, per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo di gestione.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente. In assenza di ambedue, i membri del Comitato nominano un Presidente di turno.

Articolo 13
Il Comitato Direttivo è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
Tuttavia l'alienazione di immobili è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea. Il Comitato Direttivo procede pure alla nomina di eventuali dipendenti impiegati, determinandone la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. È facoltà del Comitato Direttivo, su proposta di qualsiasi dei suoi membri, di nominare Soci Onorari nelle persone che abbiano dato particolari contributi per la realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Articolo 14
Se vengono a mancare nel corso dell'esercizio uno o più membri del Comitato Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli rispettando il disposto dell'articolo 10. Se viene meno la maggioranza dei membri del Comitato Direttivo, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I membri del Comitato Direttivo nominati in base alle disposizioni che precedono, scadono insieme a quelle in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 15
Il Presidente del Comitato rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la facoltà di effettuare incassi per conto dell'Associazione da Enti pubblici e privati, nonché di aprire conti correnti intestati all'Associazione e di compiere operazioni bancarie sugli stessi, inclusi versamenti e prelievi. I Membri del Comitato Direttivo designati dalla Marina Militare e dallo Y.C.I. non possono rappresentare legalmente l'Associazione né effettuare operazioni che abbiano implicazioni finanziarie, né compiere singolarmente attività di gestione.

Articolo 16
Hanno diritto di partecipare all'assemblea i Soci Fondatori e Soci Promotori. Possono assistere con diritto d'intervento all'Assemblea anche gli aderenti dell'Associazione, nonché gli Allievi beneficiari specificatamente convocati.
Ogni associato ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore dei contributi versati all'associazione.
L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e della relazione del Comitato Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione.
L'Assemblea, in quanto organo sovrano, controlla l'attuazione da parte del Comitato Direttivo degli scopi sociali, stabilisce i migliori criteri per l'attuazione di tali scopi, nomina i componenti del Comitato Direttivo, delibera sulle eventuali modifiche allo statuto, all'atto costitutivo e sull'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione. Le assemblee sono validamente costituite con la presenza personale o per delega della maggioranza dei membri dell'Associazione aventi diritto di voto e deliberano con la maggioranza dei membri presenti, tra i votanti a favore deve essere compreso almeno uno dei Soci Fondatori. Per le deliberazioni concernenti la modifica dello statuto e dell'atto costitutivo e lo scioglimento della società occorre la maggioranza assoluta dei membri dell'Associazione; tra i votanti a favore devono essere compresi ambedue i Soci Fondatori.
Le deliberazioni assunte dall'associazione dovranno constare da verbale sottoscritto dal Presidente nonché dal notaio, se il verbale è redatto in forma pubblica.
Gli associati hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
Gli associati hanno inoltre diritto di prendere visione del bilancio o rendiconto che, una volta approvati, resteranno depositati presso la sede sociale.

Articolo 17
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo. In sua mancanza presiede il Vice Presidente; in mancanza di ambedue, l'Assemblea nomina un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea a sua volta nomina una .Commissione verifica poteri. Per constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

Articolo 18
Le controversie che dovessero sorgere tra l'Associazione od il Comitato Direttivo ed uno dei membri dell'Associazione appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 7 saranno sottoposte, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea. I probiviri giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura.
Atteso il disposto del 2° comma dell'art. 15, in nessun caso i Soci Fondatori possono essere chiamati a rispondere, dall'Associazione o dai suoi appartenenti, per le attività di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione eventualmente compiute dai loro rappresentanti membri del Comitato Direttivo.
In forza del precedente comma i rappresentanti dei Soci Fondatori componenti del Comitato Direttivo rispondono delle attività di gestione di cui sopra in via personale e diretta.

Articolo 19
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni od esclusione.
La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti od alle delibere assembleari del Comitato Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Articolo 20
L'Associazione si estingue secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.
È fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia.